IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 508/1994 reg. Dibattimento a crico di Vellutini Andrea e Cappuccini Claudio imputati: A) del reato di cui agli artt. 110 del c.p., 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 in relazione all'art. 82, quinto comma, lett. b), f), g), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in quanto, in concorso fra loro ed in attuazione di provvedimenti consiliari del Consorzio del parco naturale della Maremma, stipulavano convenzione 16 novembre 1992 con la quale il Consorzio affidava la gestione di parcheggio a pagamento per autoveicoli e motocicli, ubicato in localita' Marina di Alberese, alla soc. coop. Spazio Verde, successivamente consentendo e non impedendo, in violazione del provvedimento consiliare n. 79 del 2 giugno 1992, che la gestione del parcheggio per la stazione estiva 1993 avesse inizio senza che fosse stata previamente richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, essendo l'area utilizzata per l'esercizio del parcheggio sottoposta a vincolo paesistico, in quanto zona ricadente in parco naturale, boscata e compresa nella fascia di 300 m. dalla linea di battigia; B) del reato di cui agli artt. 110 del c.p.' 54, 55, 1161 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327 in quanto, in concorso fra loro e mediante la condotta sub A), consentivano e non impedivano che la gestione del parcheggio per la stagione estiva 1993 avesse inizio senza che fosse stata previamente richiesta autorizzazione alla autorita' marittima, essendo l'area utilizzata per l'esercizio del parcheggio ricadente nel demanio marittimo e nella relativa fascia di rispetto; Acc.ti in Marina di Alberese, comune di Grosseto, nel giugno 1993. Ritenuto che nel caso in esame, in relazione al primo capo di imputazione, l'entrata in vigore della legge regionale Toscana 15 marzo 1994, n. 24 (in B.U. n. 21 del 20 ottobre 1994), ed in particolare il disposto dell'art. 20 che prevede: 1) "Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e' subordinato al preventivo nulla-osta dell'ente parco. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 2) il nulla osta di cui al precedente comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non sia determinato per decorrenza dei termini, tiene luogo, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431; ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, il suddetto nulla osta e' trasmesso al Ministero dei beni culturali ed ambientali", comporta un necessario esame di costituzionalita' del citato secondo comma in relazione alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e con riferimento all'art. 117 della Costituzione; Ritenuto rilevante nel caso in esame conoscere la applicabilita' del secondo comma dell'art. 20 della legge regione Toscana n. 24/1994, che renderebbe il fatto non previsto dalla legge come reato dal momento dell'entrata in vigore della legge regionale; Osservato come l'art. 13 della legge n. 394/1991 prevede che "il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformita' tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato". Il termine nulla-osta, usato di frequente dal legislatore in contesti diversi, in senso proprio designa una particolare figura di atto amministrativo che interviene in un procedimento in vista dell'emanazione di un provvedimento, con il quale un'autorita' dichiara di non avere eccezioni da sollevare in ordine all'adozione di quel provvedimento da parte di una altra autorita'. Tale e' la scelta operata dal legislatore nazionale con l'art. 13 della legge quadro in materia di parchi: il nulla osta e' funzionale al definitivo provvedimento, non ne tiene certamente luogo. Ne' produce conseguenze diverse il fatto che l'art. 13 in esame non viene ripetuto e neppure menzionato nel titolo III della legge n. 394 del 1991, disciplinante l'istituzione di parchi, riserve ed aree protette in ambito regionale. L'art. 2, inoltre, nel fissare i principi fondamentali vincolanti per l'esercizio della potesta' legislativa concorrente, non menziona la obbligatoria richiesta del nulla osta, cosi' come nell'enunciare i principi di riforma economico-sociale destinati a vincolare le regioni a statuto speciale non fa alcun riferimento all'articolo 13. In relazione a cio' e' sorta la opposta questione se le regioni, nell'istituzione di parchi e riserve naturali, possano non prevedere il preventivo obbligatorio rilascio del nulla osta o stabilire modalita' diverse ad esempio stabilendo casi di silenzio-diniego o silenzio-rifiuto rispetto a quelle fissate dall'art. 13. La rispsota e' stata negativa, infatti il mancato richiamato all'art. 13 nell'art. 22 non impedisce che lo stesso sia considerato vincolante nei confronti delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 13, infatti, permette la concreta attuazione della regolamentazione contenuta nel piano e nel regolamento del parco, stabilendo la misura della legittimita' degli interventi nelle aree ricomprese nel perimetro del parco. Esso costituisce l'anello fondamentale di congiunzione tra la salvaguardia dell'ambiente nelle aree protette e gli interventi sul territorio, e, come tale, dunque, non puo' non vincolare le regioni a statuto ordinario, le quali saranno tenute a rispettarlo rimanendo comunque libere di variare l'entita' del termine per la formazione del silenzio-assenso sino a quando l'articolo 13 non venga modificato dal legislatore. Riconoscere alle regioni la possibilita' di derogare alle previsioni dell'articolo 13 - ad eccezione dell'entita' del termine ivi previsto - oltre che contra legem sarebbe anche inopportuno, in quanto frustrerebbe le finalita' sottese alla stessa legge n. 394 del 1991. Tale legge, infatti, e' stata emanata con la ben precisa intenzione di portare una disciplina uniforme nell'istituzione e gestione delle aree protette, in considerazione del fatto che in assenza di una legge-quadro le regioni, legiferando "a briglia sciolta", avevano dato vita ad un normativa confusa e contraddittoria. Tutto quanto sopra riportato e' rafforzativo dal rilievo costituzionale che qui si sta operando, infatti con il secondo comma dell'articolo 20 della legge regione Toscana n. 24/1994 si dispone che il nulla osta dell'ente parco, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato tiene luogo delle autorizzazioni previste, in contrasto con la legge quadro n. 394/1991 ed in violazione dell'art. 117 della Costituzione che consente alle Regioni di emanare per specifiche materie norme legislative "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".